Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi

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Il controllo dei funghi messi in commercio

Il controllo dei funghi commercializzati è stato sempre esercitato dall'autorità pubblica (controllo ufficiale).

Al controllo ufficiale si aggiunge nel 1988 il controllo riconosciuto ufficialmente, vale a dire, effettuato da personale dell'impresa la cui qualifica è riconosciuta dalle autorità cantonali di vigilanza sulle derrate alimentari.

Infine, dal 1° maggio 2002, i funghi commercializzati soggiacciono completamente all'autocontrollo in vigore nel commercio delle derrate alimentari. Il controllo ufficiale e il controllo riconosciuto ufficialmente sono soppressi. Il ruolo dell'autorità pubblica è da ora sussidiario e limitato alla sorveglianza del commercio dei funghi, eseguito per sondaggio.

Le revisioni della legislazione federale


I cambiamenti sono stati introdotti in occasione di tre revisioni successive intervenute nel 1988, 1995 e 2002.

Revisione del 1988

Al «controllo ufficiale», istituzione ineccepibile fino a quel momento, viene ad aggiungersi il «controllo riconosciuto ufficialmente», espressione che ricopre il controllo esercitato dal personale dell'impresa, la cui qualificazione è riconosciuta dall'autorità.

Il controllo nell'impresa è istituito, ma la divisione dei compiti con il controllo ufficiale non è chiarita. Si entra allora in un periodo transitorio e incerto dove i principi del vecchio e del nuovo diritto si accavallano.

Trattandosi di funghi freschi :

  • le autorità cantonali potevano determinare le specie ammesse e i punti di vendita,
  • le consegne dovevano essere munite di un bollettino d'accompagnamento (documento indicante che i funghi erano stati controllati).


Revisione del 1995

Il diritto del 1995 finalizza la revisione del 1998:

Per la prima volta è allestita una lista positiva dei funghi commestibili valevole per tutta la Svizzera. I funghi freschi sono classificati in due categorie: una comprende le varietà ammesse nell'insieme del commercio, l'altra solamente per le specie ammesse al mercato (64 e 144 specie al 7.5.02). Sono altresì menzionate le varietà che possono essere coltivate, consegnate al consumatore allo stato secco o surgelato, così come quelle che possono entrare nella composizione di conserve e di masse per guarnire.

L'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sui funghi, nuovamente promulgata, definisce quanto segue :

I funghi commercializzati professionalmente sono sottoposti al controllo riconosciuto ufficialmente; l'autorità assume unicamente una sorveglianza con prelievi effettuati a caso, come per tutte le altre derrate alimentari.

I cantoni regolamentano il controllo dei funghi raccolti e utilizzati in maniere non professionale. In concreto, trattasi dei funghi destinati al consumo personale e raccolte private messe occasionalmente in commercio. Questi controlli sono stati demandati in modo formale o tacito ai controllori ufficiali.

Le prerogative accordate ai cantoni in materia di specie ammesse e di determinazione dei punti di vendita sono soppresse.

Il commercio dei funghi non soggiace più ad autorizzazione. Da questo momento chiunque può vendere funghi, ivi compresa la pratica del commercio ambulante o quella sottoforma di miscele, senza che l'autorità di sorveglianza ne sia informata, purché questi siano controllati e conformi alle esigenze legali.


Revisione 2002

La Confederazione considera che :

  • il controllo ufficiale dei funghi o riconosciuto ufficialmente va contro di nuovo al concetto della legge sulle derrate alimentari fondato sul principio dell'autocontrollo;
  • il controllo esercitato dall'autorità pubblica è sussidiario e si esegue per campionatura;
  • di fatto numerosi altri alimenti presentano un rischio considerevole, e quindi il trattamento particolare riservato ai funghi non è più giustificato.

Di conseguenza, contro l'avviso espresso da più enti e in particolare dalla VAPKO, la revisione del 2002 sopprime anche le ultime disposizioni del "diritto speciale" che regolavano il controllo dei funghi, in particolare :

  • il controllo ufficiale e il controllo riconosciuto ufficialmente,
  • l'obbligo di sottomettere il funghi commercializzati all'esame di un controllore diplomato,
  • le regole specifiche del controllo (obbligo di controllare ogni specie separatamente e ogni lotto per intero, ecc.),
  • l'obbligo di munire ogni consegna di funghi freschi di un documento menzionante che la merce è stata controllata (bollettino d'accompagnamento).

Ormai le esigenze generali dell'autocontrollo, in vigore nell'insieme del commercio delle derrate alimentari, sono le sole applicabili.